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| RIFERIMENTI GIURIDICI |
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IVA: locazioni di imbarcazioni da diporto
Nell’ambito della locazione di imbarcazioni, la regolamentazione fiscale indica che l’IVA si applica solo alla quota proporzionale del tempo d’utilizzo dell’imbarcazione nelle acque territoriali comunitarie.
Due tipi di regime consentono la definizione del tempo d’utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie :
- Forfettario : abbattimento del 50 % del tempo totale di locazione, ossia un’IVA sull’importo globale dei canoni pari al 9,80%.
- Reale : l’IVA si applica sui canoni secondo la quota proporzionale del tempo effettivo di navigazione al di fuori delle acque territoriali comunitarie.
«In conformità all’articolo 259 A, 1° del CGI, le locazioni di imbarcazioni da diporto da parte di locatori con attività commerciale in Francia o in paese terzo sono assoggettate all’IVA francese in base alla quota proporzionale del tempo d’utilizzo dell’imbarcazione nelle acque territoriali comunitarie (locatore con attività commerciale in Francia) o francesi (locatore con attività commerciale in paese terzo). Revocando le incertezze che sarebbero potute discendere all’istruzione 3 A-1-05 del 24-1-2005 (FR 6/05 2 n. 10 p. 5), l’amministrazione fa presente che detta istruzione non rimette in gioco né la misura di semplificazione che consente ai locatori di determinare questa quota proporzionale in modo puramente forfettario (forfait ormai fissato al 50% indipendentemente dalle categorie di navigazione o di costruzione dell’imbarcazione), né le modalità applicative esposte nella risposta Giran del 1-6-2004, in base alla quale detto forfait può essere utilizzato dal locatore senza che egli debba fornire prova d’utilizzo del bene locato al di fuori delle acque territoriali (Risp. Giran: AN 19-4-2005 p. 4067 n. 59015; MF n°4443)».
Fonte: Francis Lefebvre – aprile-maggio 2005
Attiriamo la sua attenzione sul fatto che la scelta del regime (forfettario o reale) è irrevocabile.
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Legge italiana sulla navigazione da diporto (aspetti fiscali – IVA)
La navigazione da diporto (non a scopo di lucro) è disciplinata dalla Legge n. 50 del 11/02/1971 e dal Codice di navigazione.
Nell’ambito di un leasing afferente al diritto italiano, l’imponibile IVA viene definito in funzione di determinate particolarità tecniche dell’imbarcazione.
L’IVA si applica quindi solo sull’importo corrispondente alla navigazione effettuata all’interno delle acque comunitarie europee.
Definizione della percentuale d’IVA applicabile |
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Lunghezza e tipo d’imbarcazione |
Tempo passato al di fuori delle acque comunitarie |
% dell’importo dei canoni di locazione assoggettati a IVA |
Importo dell’IVA |
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A vela e a motore > 24 m |
70% |
30% |
IVA al 20% sul 30%, ossia il 6% dei canoni di locazione |
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A vela tra i 20, 01 et 24 m
A motore tra i 16,01 et 24 m
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60% |
40% |
IVA al 20% sul 40%, ossia il 8% dei canoni di locazione |
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A vela tra i 10, 01 et 20 m
A motore tra i 12,01 et 16 m |
50% |
50% |
IVA al 20% sul 50%, ossia il 10% dei canoni di locazione |
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A vela fino a 10 m
A motore tra i 7,50 et 12 m |
40% |
60% |
IVA al 20% sul 60%, ossia il 12% dei canoni di locazione |
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A motore fino a 7,50 m |
10% |
90% |
IVA al 20% sul 90%, ossia il 18% dei canoni di locazione |
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Cat.D Europea
(Navigazione in acque protette) |
0% |
100% |
IVA al 20% sul 100%, ossia il 20% dei canoni di locazione |
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Ciò non di meno, attiriamo la sua attenzione sul fatto che il locatario dell’imbarcazione s’impegna, mediante dichiarazione d’uso, a navigare al di fuori delle acque comunitarie alle quote proporzionali indicate nella tabella sopra riportata e a consentire alle autorità italiane di effettuare controlli.
 Norme_di_trasparenza
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